Riconoscimento/aggiornamento/revoca stabilimenti di produzione di mangimi

Dettagli avviso

Servizio erogato

Il Regolamento Comunitario 12/01/2005, n. 183/2005 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti.
Si applica alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino all’immissione dei mangimi sul mercato, alla somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti, alle importazioni ed esportazioni.

Le imprese che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 10 del Regolamento Comunitario 12/01/2005, n. 183/2005, devono ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, consistente nell’emissione di un provvedimento e nell'attribuzione di un codice identificativo.

Il SUAP è il soggetto competente per la ricezione da parte dell'utente delle domande relative:

  • al riconoscimento
  • all'aggiornamento del riconoscimento per cambio della ragione sociale, volturazione, variazione della titolarità, modifiche strutturali e/o impiantistiche, ampliamento/modifica tipologia produttiva.

Il SUAP, una volta ricevuta dall’Operatore Settore Mangimi l’istanza di riconoscimento/aggiornamento corredata da apposita documentazione, la inoltra al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo; quest’ultimo, dopo aver acquisito il parere favorevole del Servizio IAPZ della ASL territorialmente competente e dopo aver accertato la congruità e regolarità dell’istanza, della documentazione allegata e delle attestazioni di pagamento delle tariffe previste, rilascia il provvedimento di riconoscimento/aggiornamento, provvedendo alla sua trasmissione al SUAP, all’OSM e alla ASL competente.

La revoca del riconoscimento viene disposta dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo o nel caso vengano evidenziati a carico dello stabilimento problemi tali da non consentire la prosecuzione dell’attività o a seguito di comunicazione della cessata attività da parte del responsabile della struttura. Il provvedimento di revoca sarà inviato al SUAP del Comune dove lo stabilimento ha sede e ne sarà data comunicazione al Ministero della Salute per la cancellazione dello stabilimento dalla lista di quelli riconosciuti.

Il servizio è rivolto a
Imprese

Informazioni utili

Modalità di richiesta del servizio
E-mail (si riceve il documento/informazione tramite posta elettronica)
PEC (si riceve il documento/informazione tramite posta elettronica certificata)
Tempo di attesa medio di risposta alla richiesta di informazione (in giorni lavorativi)
15 giorni
Tempo massimo di erogazione del servizio (in giorni lavorativi)
30 giorni
Informazioni e approfondimenti

Per l’erogazione del servizio sono previsti pagamenti a carico dei richiedenti

Modulistica

Contatti

Dipartimento/Servizio
DPF011 - Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti
Ufficio
Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Via Conte di Ruvo
74
Pescara
Giorni e orari di apertura

lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Telefono

Il recapito telefonico da contattare è: 085/7672698 – Responsabile dell’Ufficio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

E-mail
dpf011@regione.abruzzo.it
PEC
dpf011@pec.regione.abruzzo.it

Gestione reclami

Giuseppe Bucciarelli
E-mail
dpf011@regione.abruzzo.it
PEC
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Costi contabilizzati

AnnoCosti effettiviCosti del personale