Istanza di rimborso Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAN)
Dettagli avviso
Servizio erogato
Le imprese operanti sul territorio regionale possono richiedere il rimborso dei crediti Arisgan qualora abbiano versato importi superiori a quanto effettivamente dovuto. Nello specifico, il credito può derivare da un acconto eccedente rispetto all'attività svolta – emerso in sede di dichiarazione annuale per i periodi fino al 31 dicembre 2025, o in sede di dichiarazione semestrale a partire dal 1° gennaio 2026 – oppure da un errore materiale, come un versamento errato o duplicato. Una volta presentata l'istanza, l'amministrazione avvia il procedimento che si conclude entro 90 giorni con la comunicazione ufficiale all'impresa.
La normativa di riferimento:
- Legge 14 giugno 1990, n. 158
- D.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398
- L.R. 2 giugno 1993, n. 21
- D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
- L.R. 9 febbraio 2000, n. 6
- D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
- L.R. 3 gennaio 2009, n. 2
- D.lgs. 28 marzo 2025, n. 43
Informazioni utili
Tempo di conclusione del procedimento: 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, per il completamento dell'istruttoria e per l’inoltro al Servizio Ragioneria Generale competente all'emissione del mandato di pagamento.
Le somme rimborsabili, inoltre, possono essere recuperate dal contribuente a mezzo di compensazione con debiti di medesima natura.
Per l’istanza di rimborso non è previsto l'utilizzo di uno schema tipo.
Contatti
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30
L'ufficio può essere contattato telefonicamente al numero 0862.363504 / 0862.363762 nei giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30
Gestione reclami
Costi contabilizzati
| Anno | Costi effettivi | Costi del personale |
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