Inserimento nell’Elenco Ministeriale dei Tecnici Abilitati allo Svolgimento dell’attività di Tecnico in Acustica Ambientale (ENTECA)

Dettagli avviso

Servizio erogato

Il Tecnico Abilitato allo Svolgimento dell’attività di Tecnico in Acustica Ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza dei valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Al fine di poter svolgere Attività come Tecnico in Acustica Ambientale, è necessario richiedere l'inserimento nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica [ENTECA], nei modi e nelle forme previsti dal D.Lgs. 41 del 17 Febbraio 2017 e successive linee guida, in cui vengono indicati tutti i requisiti e gli obblighi di legge. Solo coloro che risultano inseriti nell'ENTECA sono abilitati a svolgere attività come Tecnico in Acustica.

 

 

Il servizio è rivolto a
Privati cittadini

Informazioni utili

Modalità di richiesta del servizio
PEC (si riceve il documento/informazione tramite posta elettronica certificata)
Tempo di attesa medio di risposta alla richiesta di informazione (in giorni lavorativi)
3 gg.
Tempo massimo di erogazione del servizio (in giorni lavorativi)
Tempo indicato nel campo informazioni e approfondimenti
Informazioni e approfondimenti

Le richieste di inserimento nell'Elenco Ministeriale, incluso il "Modulo di Pagamento dell'Imposta di Bollo", unitamente a tutti gli Allegati per l'istruttoria.

Il procedimento di valutazione e di nomina di tecnico competente in acustica viene eseguito sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione secondo la tempistica dettata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza. Il calcolo dei 30 giorni deve comunque tenere conto delle eventuali sospensioni dovute alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa o di chiarimenti.

La normativa prevede anche l’obbligo di aggiornamento dei tecnici così come indicato nell’allegato 1 al D. Lgs. 42/17 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Il servizio è rivolto ai possessori della laurea e dei requisiti indicati negli art. 21 e 22 del D. Lgs 42/17 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.

Modulistica
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giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30

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