Indennizzi per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazione, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti
Dettagli avviso
Servizio erogato
La persona che ha riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla L. 25-2-1992 n. 210.
L'indennizzo di cui sopra spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
Possono richiedere l'indennizzo:
- i soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite o da infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati;
- i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un'autorità sanitaria;
- gli operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione a seguito di contatto con sangue e suoi derivati;
- i soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza al contatto con persona vaccinata;
- i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;
- soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
- coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
- figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo;
- gli aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte.
I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo devono presentare all'Azienda Sanitaria di residenza le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazione prodotta, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio della Commissione medica ospedaliera (CMO), sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.
Il parere delle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) viene notificato all'interessato ed all’Azienda Sanitaria che lo trasmette alla Regione, Servizio Prevenzione sanitaria Medicina Territoriale, unitamente all'intero fascicolo, per l'adozione, nell'ipotesi di esito favorevole, della determina di riconoscimento del diritto all'indennizzo e delle liquidazioni bimestrali delle rate di indennizzo.
In caso di parere sfavorevole l'interessato può proporre ricorso avverso il giudizio della CMO, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, presentando istanza al Ministero della Salute per il tramite della Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione sanitaria Medicina Territoriale.
L. 25-2-1992 n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliSer...
Informazioni utili
La tempistica sopra indicata si riferisce all'emissione del provvedimento di riconoscimento dell'indennizzo che può essere adottato solo dopo la ricezione del verbale favorevole della CMO e del relativo fascicolo.
L'indennizzo riconosciuto viene erogato ai beneficiari con cadenza bimestrale.
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