Comunicazioni obbligatorie ISTAT delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere mediante il SITRA
Dettagli avviso
Informazioni obbligo
Descrizione dell'obbligo
I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all’Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l’utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione. La comunicazione è preceduta dalla previa registrazione nel SITRA e attibuzione del CIR - Codice indetificativo regionale alle strutture ricettive turistiche.
Destinatario dell'obbligo
Impresa
Data di efficacia
Riferimento normativo
L.R. 24 NOVEMBRE 2016, n. 36 Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), art. 30.