INDENNIZZI A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI L.210/1992
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Procedimento
La legge 25 febbraio 1992, n° 210 e successive modificazioni prevede la corresponsione di un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La funzioneè stata trasferita alle Regioni con Dlgs 112/1998 e, con D.P.C.M. 26 maggio 2000, sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative per il conferimento alle Regioni delle competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, in applicazione del disposto di cui al titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112. Il Ministero della Salute ha dato mandato alle Regioni di provvedere al pagamento degli indennizzi mensili e degli arretrati ai soggetti aventi diritto. In seguito ad istruttoria effettuata dai competenti Servizi Medicina legale delle Aziende ASL e al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, il Servizio Assistenza farmaceutica provvede a disporre la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi ex L. 210/92 agli aventi diritto. Nella fattispecie viene disposta l'erogazione della somma dovuta a titolo di arretrato e, successivamente, dell'importo mensile dovuto erogato con cadenza bimestrale - per la durata della vita del beneficiario.
La procedura è parte di una procedura complessa che prevede la richiesta da parte dell'interessato alla Asl di residenza la quale trasmetterà la pratica al Ministero della Salute. Solo dopo che il Ministero avrà effettuato le valutazioni del caso tramite la Commissione medica ospedaliera e dandone comunicazione dell'eventuale esito positivo alla Regione, quest'ultima procederà agli adempimenti per l'erogazione dell'indennizzo.