Riconoscimento equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n. 42/1999.

Descrizione: 
Fase preliminare di competenza regionale del procedimento istruttorio volto al riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari del pregresso ordinamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 42/1999 e del D.P.C.M. 26 luglio 2011. Il procedimento viene poi definito in sede ministeriale (Ministero della Salute) con l'emanazione di un apposito decreto, a seguito di indizione di un apposita Conferenza dei Servizi Ministeri-Regioni nell'ambito della quale vengono valutate le istanze trasmesse dalle varie Regioni.
Responsabile dell'ufficio: 
Termini fissati: 
Descrizione
Ai sensi del DPCM 26 luglio 2011, il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso con provvedimento ministeriale entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, che coincide con la ricezione dell'istanza dell'interessato da parte della Regione. La Regione trasmette - entro il termine ordinatorio di 100 giorni dall'avvio del procedimento - le istanze pervenute, previa apposita istruttoria, al Ministero della Salute per la definizione del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza.