Autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare ai sensi dell’ art 5 del D.P.R. 8-8-1994 n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiatur

Descrizione: 
Ai sensi dell’5 del D.P.R. 8-8-1994 n. 542 sono soggette ad autorizzazione regionale le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome. La domanda di autorizzazione all'installazione deve essere presentata unitamente alla dichiarazione di conformità agli «standards» previsti dalla normativa vigente, firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata. La Regione si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Non sono soggette ad autorizzazione regionale le apparecchiature R.M. «settoriali» - dedicate, cioè, agli arti -, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla (art 3 comma 2 D.P.R. 8-8-1994 n. 542).
Responsabile del procedimento: 
Termini fissati: 
Descrizione
Sessanta giorni dal ricevimento della domanda