Descrizione:
PERSONALITÀ GIURIDICA
La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa delegate dall'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977, attribuisce, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, il riconoscimento di personalità giuridica alle Fondazioni, Associazioni ed alle altre istituzioni di diritto privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.
La Regione inoltre provvede alla tenuta del Registro Regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000, istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 23/5/2001.
Le funzioni amministrative sono esercitate dalla Giunta regionale per il tramite del Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, B.U.R.A. e delegazione di Roma – della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia e riguardano:
- il riconoscimento della personalità giuridica;
- l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la dichiarazione di estinzione;
- la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del c.c.;
- la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'art. 42 del c.c.;
- la tenuta del registro regionale;
- il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del c.c..
Il riconoscimento della personalità giuridica: effetti giuridici
Con il riconoscimento della personalità giuridica l'Ente diviene un organismo fornito di capacità giuridica propria distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo cui consegue l'effetto giuridico della limitazione della responsabilità al patrimonio sociale dell'Associazione o della Fondazione con l'esclusione di una personale responsabilità dei soci o degli amministratori.
Inoltre leggi speciali o di settore possono subordinare l'accesso a finanziamenti all'ottenimento della personalità giuridica.
Il riconoscimento della personalità giuridica: procedimento
Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale a conclusione favorevole del procedimento disciplinato dall'art. 4 della L.R. n. 13/2005.
Il procedimento inizia a seguito della presentazione di apposita istanza redatta in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione ed indirizzata al Presidente della Giunta regionale con allegati i documenti richiesti dall'art. 3 della L.R. 13/2005.
Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.
Allo scopo di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari.
In particolare:
per le Associazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005 di ammontare non inferiore a Euro 10.000,00;
per le Fondazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005 di ammontare non inferiore a Euro 50.000,00.
A tal fine è necessario esibire una relazione sulla consistenza del patrimonio iniziale dell'ente tramite:
copia della dichiarazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Associazione o Fondazione per patrimonio in denaro e/o titoli;
copia della relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005.
Riferimenti normativi: artt. 12 e ss codice civile; D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; Legge Regionale 3 marzo 2005 n. 13 – altri riferimenti: Delibera della Giunta regionale del 23 maggio 2001 n. 409
Ufficio competente:
Responsabile dell'ufficio:
Responsabile del procedimento:
Termini fissati:
Data | Descrizione |
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30/09/2013 | Termini fissati dalla LR 13/2005: 180 gg |
Soggetto con potere sostitutivo:
Modalità per attivare il potere sostitutivo:
Telefoniche: 0862 363437
Posta Elettronica Certificata: personalita.giuridica@pec.regione.abruzzo.it
Posta ordinaria: Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e B.U.R.A
Palazzo Silone - Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila
Via L. da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila
Ufficio informazioni: