Rinnovo commissioni mediche locali ASL per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.7992 n. 495

Breve descrizione procedimento: 
L’art. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., "Nuovo codice della Strada", reca norme sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell'idoneità alla guida di veicoli e stabilisce la competenza delle commissioni mediche locali presso le Unità Sanitarie Locali. L’art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che ne definisce la costituzione e il funzionamento, stabilisce che "Le Commissioni Mediche Locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. Il procedimento consiste nell'istruttoria destinata alla nomina dei componenti delle commissioni medico locali con Decreto Presidenziale
Ufficio competente: 
Responsabile del procedimento: 
Si tratta di un endoprocedimento o un subprocedimento?: 
No
Tipologia del procedimento: 
Altra tipologia
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale o altre modalità di conclusione del procedimento: 
Presidente della Regione
Destinatari del provvedimento finale: 
Altre strutture regionali, Enti o aziende strumentali
Fonte normativa: 
Fonte: 
Legislazione Nazionale
Descrizione: 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii
Istanza di avvio del procedimento da parte di soggetti esterni all'amministrazione: 
Si
Soggetto esterno all'amministrazione che può avviare il procedimento: 
ASL - Comandi militari
Processo informatizzato: 
No
È prevista la richiesta di pareri nel corso del procedimento?: 
No
Il procedimento prevede oneri a carico dei destinatari?: 
No
Rilevanza contabile del provvedimento: 
Nessuna rilevanza
Presenza modulistica: 
No