Erogazione di contributi in ambito FEAMP: acquacoltura e sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Breve descrizione procedimento: 
Il Regolamento (UE) n. 508/2014 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Le Priorità 2 e 4 rispondono, rispettivamente, alle seguenti finalità: - lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; - l'aumento dell'occupazione e della coesione territoriale delle comunità costiere (CLLD). Il procedimento gestito comprende le fasi di ricevibilità , ammissibilità e valutazione di merito delle istanze-progetto al fine della formulazione delle graduatorie di merito. Seguono le fasi di concessione ed erogazione dei contributi (Anticipo, SAL e saldo).
Responsabile del procedimento: 
Si tratta di un endoprocedimento o un subprocedimento?: 
No
Tipologia del procedimento: 
Concessione
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale o altre modalità di conclusione del procedimento: 
Dirigente
Destinatari del provvedimento finale: 
Imprese
Associazioni, Fondazioni, Comitati, etc.
Altre strutture regionali, Enti o aziende strumentali
Comuni
Altri enti pubblici locali e/o territoriali
Altri soggetti privati
Fonte normativa: 
Fonte: 
Legislazione Europea
Istanza di avvio del procedimento da parte di soggetti esterni all'amministrazione: 
No
Processo informatizzato: 
Si
È prevista la richiesta di pareri nel corso del procedimento?: 
Si
Il procedimento prevede oneri a carico dei destinatari?: 
No
Rilevanza contabile del provvedimento: 
Rilevanza in uscita
Presenza modulistica: 
Si
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: 
1) Contestazioni per mancato accoglimento della domanda: -ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; -ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione. 2) Contestazioni di provvedimenti di erogazione di contributi inferiori alla misura richiesta: -ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dal formarsi del silenzio-diniego; -ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile; -ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.