Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private

Descrizione: 
PERSONALITÀ GIURIDICA La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa delegate dall'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977, attribuisce, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, il riconoscimento di personalità giuridica alle Fondazioni, Associazioni ed alle altre istituzioni di diritto privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale. La Regione inoltre provvede alla tenuta del Registro Regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000, istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 23/5/2001. Le funzioni amministrative sono esercitate dalla Giunta regionale per il tramite del Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, B.U.R.A. e delegazione di Roma – della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia e riguardano: - il riconoscimento della personalità giuridica; - l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; - la dichiarazione di estinzione; - la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del c.c.; - la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'art. 42 del c.c.; - la tenuta del registro regionale; - il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del c.c.. Il riconoscimento della personalità giuridica: effetti giuridici Con il riconoscimento della personalità giuridica l'Ente diviene un organismo fornito di capacità giuridica propria distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo cui consegue l'effetto giuridico della limitazione della responsabilità al patrimonio sociale dell'Associazione o della Fondazione con l'esclusione di una personale responsabilità dei soci o degli amministratori. Inoltre leggi speciali o di settore possono subordinare l'accesso a finanziamenti all'ottenimento della personalità giuridica. Il riconoscimento della personalità giuridica: procedimento Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale a conclusione favorevole del procedimento disciplinato dall'art. 4 della L.R. n. 13/2005. Il procedimento inizia a seguito della presentazione di apposita istanza redatta in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione ed indirizzata al Presidente della Giunta regionale con allegati i documenti richiesti dall'art. 3 della L.R. 13/2005. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie. Allo scopo di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari. In particolare: per le Associazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005 di ammontare non inferiore a Euro 10.000,00; per le Fondazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005 di ammontare non inferiore a Euro 50.000,00. A tal fine è necessario esibire una relazione sulla consistenza del patrimonio iniziale dell'ente tramite: copia della dichiarazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Associazione o Fondazione per patrimonio in denaro e/o titoli; copia della relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005. Riferimenti normativi: artt. 12 e ss codice civile; D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; Legge Regionale 3 marzo 2005 n. 13 – altri riferimenti: Delibera della Giunta regionale del 23 maggio 2001 n. 409
Responsabile del procedimento: 
Termini fissati: 
DataDescrizione
30/09/2013
Termini fissati dalla LR 13/2005: 180 gg
Soggetto con potere sostitutivo: 
Modalità per attivare il potere sostitutivo: 
Telefoniche: 0862 363437 Posta Elettronica Certificata: personalita.giuridica@pec.regione.abruzzo.it Posta ordinaria: Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e B.U.R.A Palazzo Silone - Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila Via L. da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila