Nomina dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.

Descrizione: 
La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione (art. 3bis D.Lgs. 502/1992). Adempimenti: 1) Predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta Regionale con cui si individua dall'elenco regionale degli idonei alla nomina a D.G. delle ASL d'Abruzzo la persona designata per l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda interessata; 2) Acquisizione delle previste dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico in questione da parte del soggetto designato (D.Lgs. n. 39/2013); 3) Definizione, anche con il supporto dei Dirigenti degli competenti Servizi della Direzione, degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende; 4) Predisposizione schema di contratto di prestazione d'opera per il nominando Direttore Generale; 5) Predisposizione della relativa deliberazione G.R. di nomina e, una volta definita la nomina, svolgimento degli adempimenti conseguenziali.
Responsabile dell'ufficio: 
Termini fissati: 
Descrizione
sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio
Soggetto con potere sostitutivo: 
Modalità per attivare il potere sostitutivo: 
Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies (art. 3 bis comma 2 D.Lgs. 502/92). Quando la regione non adotta il provvedimento di nomina del D.G. nei termine previsto, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto (art. 2 comma 2-octies D.Lgs. 502/92).
Ufficio informazioni: