EROGAZIONE INDENNIZZI A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI – LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 N. 210

Descrizione: 
La legge 25 febbraio 1992, n° 210 e successive modificazioni prevede la corresponsione di un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La funzione è stata trasferita alle Regioni con Dlgs 112/1998 e, con D.P.C.M. 26 maggio 2000, sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative per il conferimento alle Regioni delle competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, in applicazione del disposto di cui al titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112. Il Ministero della Salute ha dato mandato alle Regioni di provvedere al pagamento degli indennizzi mensili e degli arretrati ai soggetti aventi diritto. In seguito ad istruttoria effettuata dai competenti Servizi Medicina legale delle Aziende ASL e al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, il Servizio Assistenza farmaceutica provvede a disporre la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi ex L. 210/92 agli aventi diritto. Nella fattispecie viene disposta l’erogazione della somma dovuta a titolo di arretrato e, successivamente, dell’importo mensile dovuto – erogato con cadenza bimestrale - per la durata della vita del beneficiario.
Responsabile del procedimento: 
Termini fissati: 
Descrizione
- 30 gg. dal ricevimento della documentazione richiesta; - 8 gg per la liquidazione del bimestre.