Rilascio parere di compatibilità programmatoria regionale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 32/2007 e s.m.i.

Breve descrizione procedimento: 
Il parere di compatibilità programmatoria regionale costituisce atto obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, all’ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e ha validità di un anno solare. La domanda, redatta su apposita modulistica corredata della documentazione di cui al manuale approvato con D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008 (vedi: sito www.asrabruzzo.it; BURA 22/10/2008 n. 75 Speciale), viene inoltrata al Comune territorialmente competente, che provvede a trasmetterne copia alla Regione e alla ASL per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza
Ufficio competente: 
Responsabile del procedimento: 
Soggetto con potere sostitutivo: 
Si tratta di un endoprocedimento o un subprocedimento?: 
Si
Tipologia del procedimento: 
Altra tipologia
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale o altre modalità di conclusione del procedimento: 
Dirigente
Destinatari del provvedimento finale: 
Comuni
Fonte normativa: 
Fonte: 
Legislazione Regionale
Descrizione: 
L.R. 31 luglio 2007, n. 32 - Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
Istanza di avvio del procedimento da parte di soggetti esterni all'amministrazione: 
Si
Soggetto esterno all'amministrazione che può avviare il procedimento: 
Soggetto richiedente, per il tramite del Comune competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione
Processo informatizzato: 
No
È prevista la richiesta di pareri nel corso del procedimento?: 
No
Il procedimento prevede oneri a carico dei destinatari?: 
No
Rilevanza contabile del provvedimento: 
Nessuna rilevanza
Presenza modulistica: 
Si