Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (L.R. 11/2012)

Breve descrizione procedimento: 
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2012, presso la Regione Abruzzo è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (APS), distinto in due Sezioni e tenuto presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio Sanitario. Le APS per essere iscritte devono possedere i requisiti di cui all'art. 6 della L.R. 11/2012 e l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici.Tale registro sarà funzionante fino alla completa operatività del Registro Unico del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).
Responsabile del procedimento: 
Soggetto con potere sostitutivo: 
Si tratta di un endoprocedimento o un subprocedimento?: 
No
Tipologia del procedimento: 
Riconoscimento
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale o altre modalità di conclusione del procedimento: 
Dirigente
Destinatari del provvedimento finale: 
Associazioni, Fondazioni, Comitati, etc.
Fonte normativa: 
Fonte: 
Legislazione Regionale
Descrizione: 
L.R. 11/2012
Durata e tempi del procedimento: 
Fase: 
Iscrizione
Durata: 
90
Tempi del procedimento: 
90
Istanza di avvio del procedimento da parte di soggetti esterni all'amministrazione: 
Si
Soggetto esterno all'amministrazione che può avviare il procedimento: 
Associazioni di Promozione Sociale
Processo informatizzato: 
Si
È prevista la richiesta di pareri nel corso del procedimento?: 
No
Il procedimento prevede oneri a carico dei destinatari?: 
Si
Quali sono gli oneri?: 
Marca da bollo
Rilevanza contabile del provvedimento: 
Nessuna rilevanza
Presenza modulistica: 
Si
Modulistica pubblicata: 
Modalità di pagamento: 
Consegna di n. 2 marche da bollo da € 16 dal richiedente
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: 
Avverso i provvedimenti adottati, è ammesso ricorso nei termini di legge e nelle sedi giurisdizionali competenti.