Breve descrizione procedimento:
Il Regolamento (UE) n. 508/2014 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Le Priorità 2 e 4 rispondono, rispettivamente, alle seguenti finalità:
- lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
- l'aumento dell'occupazione e della coesione territoriale delle comunità costiere (CLLD).
Il procedimento gestito comprende le fasi di ricevibilità , ammissibilità e valutazione di merito delle istanze-progetto al fine della formulazione delle graduatorie di merito. Seguono le fasi di concessione ed erogazione dei contributi (Anticipo, SAL e saldo).
Ufficio competente:
Responsabile del procedimento:
Si tratta di un endoprocedimento o un subprocedimento?:
No
Tipologia del procedimento:
Concessione
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale o altre modalità di conclusione del procedimento:
Dirigente
Destinatari del provvedimento finale:
Imprese
Associazioni, Fondazioni, Comitati, etc.
Altre strutture regionali, Enti o aziende strumentali
Comuni
Altri enti pubblici locali e/o territoriali
Altri soggetti privati
Fonte normativa:
Fonte:
Legislazione Europea
Link fonte:
Istanza di avvio del procedimento da parte di soggetti esterni all'amministrazione:
No
Processo informatizzato:
Si
È prevista la richiesta di pareri nel corso del procedimento?:
Si
Il procedimento prevede oneri a carico dei destinatari?:
No
Rilevanza contabile del provvedimento:
Rilevanza in uscita
Presenza modulistica:
Si
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
1) Contestazioni per mancato accoglimento della domanda:
-ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
2) Contestazioni di provvedimenti di erogazione di contributi inferiori alla misura richiesta:
-ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dal formarsi del silenzio-diniego;
-ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile;
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.