Autorizzazione alla realizzazione ed apertura al pubblico esercizio di nuovi impianti di risalita L.R. 61/83 e s.m.i.; L.R. 24/2005e s.m.i.;

Breve descrizione procedimento: 
Su istanza di parte per l’ottenimento della autorizzazione regionale per la realizzazione e messa in esercizio pubblico di impianti di risalita, viene avviata l’istruttoria controllando la presenza della documentazione di legge e la acquisizione dei pareri di altri Enti interessati e del nullaosta del Ministero dei Trasporti USTIF. A completamento viene predisposto il provvedimento finale di autorizzazione
Ufficio competente: 
Responsabile del procedimento: 
Soggetto con potere sostitutivo: 
Si tratta di un endoprocedimento o un subprocedimento?: 
No
Tipologia del procedimento: 
Autorizzazione
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale o altre modalità di conclusione del procedimento: 
Dirigente
Destinatari del provvedimento finale: 
Comuni
Comunità Montane, Unioni di Comuni, altre tipologie di Consorzi Intercomunali (In esaurimento)
Fonte normativa: 
Fonte: 
Legislazione Regionale
Descrizione: 
La L.R. 24/2005 nella sua articolazione stabilisce le modalità e la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione regionale alla realizzazione e messa in esercizio pubblico di impianti di risalita
Durata e tempi del procedimento: 
Durata: 
30
Istanza di avvio del procedimento da parte di soggetti esterni all'amministrazione: 
Si
Soggetto esterno all'amministrazione che può avviare il procedimento: 
Privati, Enti locali
Processo informatizzato: 
No
È prevista la richiesta di pareri nel corso del procedimento?: 
Si
Il procedimento prevede oneri a carico dei destinatari?: 
No
Rilevanza contabile del provvedimento: 
Nessuna rilevanza
Presenza modulistica: 
No